Chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità deve:
Le informazioni sono consultabili nel Manuale Utente .
Nel caso di impossibilità ad effettuare la comunicazione on-line è possibile presentare il modello cartaceo al Comune competente per territorio.
No, chi inserisce in autonomia la comunicazione online non deve consegnare il cartaceo in comune. Allo stesso tempo chi consegna il cartaceo al comune non deve inserirlo online ma sarà il comune che provvederà all'inserimento. Il cittadino che successivamente si collegherà online vedrà tutte le comunicazioni dei propri alloggi inserite dal Comune.
Ogni comunicazione contiene dati e informazioni del singolo alloggio. Pertanto ad ogni appartamento corrisponde una scheda di comunicazione.
Sì, la comunicazione va effettuata in ogni caso, indipendentemente dal periodo di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato della locazione turistica.
Sì, la comunicazione va fatta a prescindere dal periodo di disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche o del reale utilizzo dell'alloggio medesimo.
Si. La legge non impone la locazione breve. Se il periodo di affitto supera i 30 giorni, oltre a registrare l'alloggio in DTU è necessario registrare il contratto all’agenzia delle entrate.
Se si tratta di un alloggio turistico gestito da una struttura alberghiera che fornisce ad esso i servizi alberghieri (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art. 2, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) non deve essere registrato in DTU-Alloggi e l'alloggio deve risultare come parte dell'albergo in STU (Sistema Informativo del Turismo). Se l'alloggio è parte di una Casa Appartamenti e Vacanze (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art.34), a seguito di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), non deve essere registrato in DTU-Alloggi e sarà inserito in STU come unità immobiliare parte della CAV. Se si tratta di un alloggio turistico che non rientra nei due casi precedenti deve essere registrato in DTU-Alloggi.
Il soggetto tenuto alla comunicazione non è necessariamente il proprietario ma il soggetto che offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo. Pertanto se Lei ha la disponibilità dell’alloggio per realizzare affitti turistici potrà presentare la comunicazione.
Sì, la comunicazione non è volontaria ma è prevista dall'art. 37 bis della L.P. 7/2002 sulla ricettività turistica. La legge prevede, per l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Per poter cambiare il gestore dell'alloggio si deve seguire una procedura specifica. In conformità all'articolo 37 bis della legge provinciale 7/2002, il gestore attuale deve inviare una comunicazione di cessazione dell’attività di locazione turistica. Questa comunicazione può essere effettuata direttamente online o, in alternativa, compilando e presentando l'apposita modulistica al Comune competente. Una volta completata la comunicazione di cessazione, il nuovo gestore avrà la possibilità di registrare l'alloggio mediante la presentazione di una nuova comunicazione.
No, la comunicazione già resa riguarda anche i periodi successivi, fino a variazione dell’utilizzo.
La dichiarazione va aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
Si, la comunicazione è obbligatoria anche se l’interessato non ritiene di avere l’esigenza di una visibilità sul mercato delle locazioni turistiche. Pertanto l’obbligo è indipendente dal fatto che l'alloggio venga offerto normalmente al medesimo cliente.
Nel dettaglio dell’alloggio cliccando sul pulsante "STORICO" è possibile visualizzare tutte le comunicazioni di variazioni eseguite per quell’alloggio storicizzate partendo dal basso verso l’alto. La comunicazione più in basso conterrà la data di inizio attività dell’alloggio nella colonna data attività. Ove sono presenti righe di colore rosso, si riferiscono a comunicazioni di cessazione. Le dotazioni dell'alloggio non vengono storicizzate.
Tutti coloro che concedono in locazione alloggi turistici previsti all’art. 37 bis della l.p. 7/2002 sono tenuti a riscuotere dai propri ospiti l’imposta provinciale di soggiorno.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it.
E’ un codice identificativo turistico provinciale, univoco per ogni singolo alloggio, introdotto dal legislatore provinciale nell’anno 2020 al fine di semplificare l'attività di vigilanza ed i controlli da parte delle Autorità competenti e di regolamentare la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta.
Dal 2 novembre 2024 il codice CIPAT è stato abrogato ed ha assunto il ruolo di mero identificativo della struttura ai fini dell’identificazione univoca dell’alloggio utile anche per l’interoperabilità con le altre banche dati.
La Provincia Autonoma di Trento ha adeguato la propria disciplina a quella nazionale, recependo nel proprio ordinamento il Codice Identificativo Nazionale (CIN) introdotto dall'articolo 13-ter del decreto legge numero 145/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, numero 191.
Il CIN sostituisce il codice identificativo provinciale CIPAT attribuito dalla PAT agli alloggi per uso turistico.
È obbligatorio esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è ubicato l'alloggio. È altresì obbligatorio indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
Il Codice CIN è uniforme su tutto il territorio italiano ed è composto da:
Il Ministero del Turismo ha realizzato e gestisce la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), anche al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità. Attraverso la BDSR, il Ministero ha avviato una procedura telematica per assegnare un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi o per finalità turistiche. Il CIN deve essere richiesto tramite la BDSR, accedendo (il giorno successivo alla comunicazione in DTU-Alloggi) alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ con SPID o CIE.
Per ulteriori informazioni si invita a tenere monitorate le FAQ del Ministero del Turismo all’indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
Dal 2020 anche ogni titolare di alloggio turistico può emettere gratuitamente, per ogni proprio ospite, la “Trentino Guest Card”.
Potrà trovare ogni informazione sullo strumento e sull’attivazione del servizio nelle istruzioni scaricabili qui https://www.trentinomarketing.org/it/t-suite/strumenti-di-sistema/trentino-guest-card .
Si segnala inoltre lo strumento informativo “Trentino Suite” https://www.trentinomarketing.org/it/trentino-suite/ , predisposto da Trentino Marketing per tenere aggiornato ogni operatore sul mercato e sul nostro sistema turistico.