FAQ

Cosa devo sapere se voglio offrire in locazione turistica un alloggio?

Chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità deve:

  • presentare la COMUNICAZIONE prevista all'art. 37 bis della l.p. 7/2002 direttamente on-line o, in alternativa, compilando e presentando la specifica modulistica al Comune territorialmente competente;
  • acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni). L'istanza per ottenere il CIN deve essere effettuata dai locatori, che hanno già presentato la comunicazione nella Banca dati provinciale DTU Alloggi, al Ministero del Turismo (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it ):
    • entro il 31 dicembre 2024 per le comunicazioni con rilascio CIPAT effettuate antecedentemente alla data del 2 novembre 2024;
    • immediatamente per le comunicazioni effettuate dal 2 novembre 2024. Si ricorda che l’interoperabilità tra la Banca dati provinciale DTU Alloggi e la Banca Dati Nazionale (BDSR) è asincrona e pertanto l’istanza di CIN in BDSR dovrà essere effettuata il giorno successivo alla comunicazione in Banca dati provinciale.
  • contattare la Questura di Trento (0461/899700 - 0461/899701 - upgsp.tn@poliziadistato.it) che provvederà all'emissione delle credenziali per l'attivazione dell'invio telematico delle generalità dei propri ospiti al portale Weballoggiati della Pubblica Sicurezza (D.M. 7 gennaio 2013). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S. (vedi informazioni e istruzioni).
  • comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT).
  • riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio. Per maggiori informazioni consultare il sito di Trentino Riscossioni spa alla sezione dedicata e la relativa Guida all'imposta di soggiorno provinciale.
  • pubblicare il Codice Identificativo Turistico Provinciale (CIPAT) nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato fino all'ottenimento del CIN.

Come devo fare per inserire la comunicazione nella banca dati (DTU-ALLOGGI)?

Le informazioni sono consultabili nel Manuale Utente .

Nel caso di impossibilità ad effettuare la comunicazione on-line è possibile presentare il modello cartaceo al Comune competente per territorio.

Se inserisco una comunicazione online (DTU-Alloggi) devo anche portare il cartaceo in comune?

No, chi inserisce in autonomia la comunicazione online non deve consegnare il cartaceo in comune. Allo stesso tempo chi consegna il cartaceo al comune non deve inserirlo online ma sarà il comune che provvederà all'inserimento. Il cittadino che successivamente si collegherà online vedrà tutte le comunicazioni dei propri alloggi inserite dal Comune.

Ho due appartamenti. Devo fare due comunicazioni?

Ogni comunicazione contiene dati e informazioni del singolo alloggio. Pertanto ad ogni appartamento corrisponde una scheda di comunicazione.

Metto in disponibilità ai turisti il mio appartamento solo per una settimana in agosto. Devo fare la comunicazione?

Sì, la comunicazione va effettuata in ogni caso, indipendentemente dal periodo di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato della locazione turistica.

Offro il mio appartamento sul mercato turistico tutto il mese di agosto ma quasi mai riesco ad affittarlo più di due settimane. Devo fare la comunicazione?

Sì, la comunicazione va fatta a prescindere dal periodo di disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche o del reale utilizzo dell'alloggio medesimo.

Posso dare in locazione turistica il mio alloggio per tutta la stagione?

Si. La legge non impone la locazione breve. Se il periodo di affitto supera i 30 giorni, oltre a registrare l'alloggio in DTU è necessario registrare il contratto all’agenzia delle entrate.

Il mio alloggio è gestito da un albergo o è parte di una CAV, devo registrarlo in DTU?

Se si tratta di un alloggio turistico gestito da una struttura alberghiera che fornisce ad esso i servizi alberghieri (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art. 2, commi 3 bis, 3 ter e 3 quater) non deve essere registrato in DTU-Alloggi e l'alloggio deve risultare come parte dell'albergo in STU (Sistema Informativo del Turismo). Se l'alloggio è parte di una Casa Appartamenti e Vacanze (legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e s.m. , art.34), a seguito di presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), non deve essere registrato in DTU-Alloggi e sarà inserito in STU come unità immobiliare parte della CAV. Se si tratta di un alloggio turistico che non rientra nei due casi precedenti deve essere registrato in DTU-Alloggi.

L'appartamento lo affitto io ma è di proprietà di diversi componenti della mia famiglia. Chi deve fare la comunicazione?

Il soggetto tenuto alla comunicazione non è necessariamente il proprietario ma il soggetto che offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo. Pertanto se Lei ha la disponibilità dell’alloggio per realizzare affitti turistici potrà presentare la comunicazione.

La comunicazione è obbligatoria?

Sì, la comunicazione non è volontaria ma è prevista dall'art. 37 bis della L.P. 7/2002 sulla ricettività turistica. La legge prevede, per l'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti, l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.

Come è possibile cambiare il gestore di un alloggio?

Per poter cambiare il gestore dell'alloggio si deve seguire una procedura specifica. In conformità all'articolo 37 bis della legge provinciale 7/2002, il gestore attuale deve inviare una comunicazione di cessazione dell’attività di locazione turistica. Questa comunicazione può essere effettuata direttamente online o, in alternativa, compilando e presentando l'apposita modulistica al Comune competente. Una volta completata la comunicazione di cessazione, il nuovo gestore avrà la possibilità di registrare l'alloggio mediante la presentazione di una nuova comunicazione.

Ho fatto la comunicazione quest'anno perché affitto nel mese di dicembre e d'inverno. Durante l'estate non affitto e tornerò ad affittare a dicembre dell'anno prossimo. Devo fare una nuova comunicazione l'anno prossimo?

No, la comunicazione già resa riguarda anche i periodi successivi, fino a variazione dell’utilizzo.

La dichiarazione va aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato ed in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.

Ho un appartamento che continuo ad affittare annualmente alla stessa famiglia di turisti. Devo fare la comunicazione? Personalmente non ho esigenze di visibilità per l'affitto.

Si, la comunicazione è obbligatoria anche se l’interessato non ritiene di avere l’esigenza di una visibilità sul mercato delle locazioni turistiche. Pertanto l’obbligo è indipendente dal fatto che l'alloggio venga offerto normalmente al medesimo cliente.

Come posso verificare tutte le modifiche intervenute successivamente al primo inserimento?

Nel dettaglio dell’alloggio cliccando sul pulsante "STORICO" è possibile visualizzare tutte le comunicazioni di variazioni eseguite per quell’alloggio storicizzate partendo dal basso verso l’alto. La comunicazione più in basso conterrà la data di inizio attività dell’alloggio nella colonna data attività. Ove sono presenti righe di colore rosso, si riferiscono a comunicazioni di cessazione. Le dotazioni dell'alloggio non vengono storicizzate.

Gli alloggi turistici sono soggetti al pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno?

Tutti coloro che concedono in locazione alloggi turistici previsti all’art. 37 bis della l.p. 7/2002 sono tenuti a riscuotere dai propri ospiti l’imposta provinciale di soggiorno.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.trentinoriscossionispa.it.

Cos'è il codice CIPAT?

E’ un codice identificativo turistico provinciale, univoco per ogni singolo alloggio, introdotto dal legislatore provinciale nell’anno 2020 al fine di semplificare l'attività di vigilanza ed i controlli da parte delle Autorità competenti e di regolamentare la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta.

Dal 2 novembre 2024 il codice CIPAT è stato abrogato ed ha assunto il ruolo di mero identificativo della struttura ai fini dell’identificazione univoca dell’alloggio utile anche per l’interoperabilità con le altre banche dati.

Cos'è il codice CIN?

La Provincia Autonoma di Trento ha adeguato la propria disciplina a quella nazionale, recependo nel proprio ordinamento il Codice Identificativo Nazionale (CIN) introdotto dall'articolo 13-ter del decreto legge numero 145/2023 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, numero 191.

Il CIN sostituisce il codice identificativo provinciale CIPAT attribuito dalla PAT agli alloggi per uso turistico.

È obbligatorio esporre il CIN all'esterno dello stabile in cui è ubicato l'alloggio. È altresì obbligatorio indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Il Codice CIN è uniforme su tutto il territorio italiano ed è composto da:

  • un prefisso "IT" ed il codice ISTAT della Provincia (3 caratteri);
  • il codice ISTAT del Comune (3 caratteri);
  • il codice di classificazione ISTAT delle strutture turistico ricettive e delle unità immobiliari in locazione breve o per finalità turistiche (2 caratteri);
  • una stringa alfanumerica casuale (di massimo 8 caratteri).

Come ottenere il CIN?

Il Ministero del Turismo ha realizzato e gestisce la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR), anche al fine di contrastare forme irregolari di ospitalità. Attraverso la BDSR, il Ministero ha avviato una procedura telematica per assegnare un Codice Identificativo Nazionale (CIN) alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi o per finalità turistiche. Il CIN deve essere richiesto tramite la BDSR, accedendo (il giorno successivo alla comunicazione in DTU-Alloggi) alla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ con SPID o CIE.

Per ulteriori informazioni si invita a tenere monitorate le FAQ del Ministero del Turismo all’indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/

Come posso emettere la Guest Card all’ospite?

Dal 2020 anche ogni titolare di alloggio turistico può emettere gratuitamente, per ogni proprio ospite, la “Trentino Guest Card”.

Potrà trovare ogni informazione sullo strumento e sull’attivazione del servizio nelle istruzioni scaricabili qui https://www.trentinomarketing.org/it/t-suite/strumenti-di-sistema/trentino-guest-card .

Si segnala inoltre lo strumento informativo “Trentino Suite” https://www.trentinomarketing.org/it/trentino-suite/ , predisposto da Trentino Marketing per tenere aggiornato ogni operatore sul mercato e sul nostro sistema turistico.